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Ordinanza 7/2025.

Disciplina della combustione del materiale vegetale di potatura. Deroga al divieto di abbruciamento di materiale vegetale.
Data:
Mercoledì, 12 Febbraio 2025
Ordinanza 7/2025.

Descrizione

IL SINDACO

  

Premesso che la Regione Piemonte con L.R. 04/10/2018, n. 15, all’art. 10, comma 2, (Legge quadro in materia di incendi boschivi) ha disposto: “E’ vietato l’abbruciamento di materiale vegetale di cui all’articolo 182, comma 6 bis del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale – su tutto il territorio regionale, nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 marzo dell’anno successivo”;

 

Preso atto che la Regione Piemonte con l’art. 1, comma 1, della L.R. 3/2020 ha inserito il comma 1 bis all’art.16 della L.R. 1/2019 “Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale”, disponendo: “Il divieto di abbruciamento di materiale vegetale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell’anno successivo, di cui all’art. 10, comma 2 della L.R. 15/2018 (Norme di attuazione della L. 353/2000 – Legge quadro in materia di incendi boschivi), può essere derogato, limitatamente all’abbruciamento dei residui culturali, per un massimo di trenta giorni, anche non consecutivi, per i comuni montani e per un massimo di quindici giorni, anche non consecutivi, per le aree di pianura. Tali deroghe sono concesse dai sindaci con propria ordinanza, fermo restando i limiti e le condizioni di cui all’art. 182, comma 6 bis del D.L.vo 152/2006 (Norme in materia ambientale)”;

 

Premesso che si rende necessario provvedere a regolamentare le operazioni di combustione del materiale agricolo derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco anche in considerazione del fatto che l’economia agricola insediata sul territorio comunale è costituita per gran parte da silvicoltura ed attività forestali, che necessitano di pulizia come la raccolta del fogliame a terra, e che fra le altre attività colturali rientra la potatura periodica delle varie piante da frutto ed ornamentali, che generano la produzione di ramaglie che costituiscono residui agricoli;

 

Visto l’art. 14, comma 8, lettera b), Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/08/2014, n. 116, con il quale viene inserito il comma 6 bis all’art. 182 del D.Lgs. 152/2006 disponendo: “Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri (1 metro stero = 1 m³ di pezzi di legna lunghi un metro, ben accatastati parallelamente gli uni agli altri) per ettaro dei materiali vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regione, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma, all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tal attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)”;

 

Dato atto che necessita garantire sul territorio comunale un sistema di smaltimento delle ramaglie risultanti dalla potatura al fine di evitare rischi per l’ambiente, per l’innesto e la propagazione di incendi e per la diffusione di fitopatologie;

 

Considerato che lasciare sul suolo importanti quantità di residui agricoli, potrebbe provocare, in caso di forti piogge, il trascinamento degli stessi, provocando ostruzioni nelle scoline e nei corsi d’acqua, diminuendone la capacità di deflusso con conseguenze negative sull’assetto idrogeologico del territorio;

 

Ritenuto utile e necessario procedere con la deroga del divieto di abbruciamento di materia vegetale limitatamente alla combustione dei residui colturali, per un massimo di 30 giorni anche non continuativi;

 

Preso atto che alla data odierna non vige sul territorio regionale lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi;

 

Vista la L.R. 15/2018;

 

Vista la L.R. 3/2020;

 

Visto il D.Lgs. 267/2000;

 

Visto il D.Lgs. 152/2006;

 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 5 giugno 2017, n. 22-5139, così come integrata dalla Deliberazione della Giunta Regionale 28/09/2018, n.57-7628;

 

 ORDINA

 

Per le ragioni precisate in premessa, in attuazione all’art. 1, comma 1, della L.R. 3/2020, di derogare al divieto di abbruciamento di materiale vegetale (divieto previsto nel periodo compreso tra il 1 novembre e il 31 marzo dell’anno successivo), nelle seguenti giornate:

  • sabato 22 febbraio 2025
  • domenica 23 febbraio 2025
  • lunedì 24 febbraio 2025
  • sabato 01 marzo 2025
  • domenica 02 marzo 2025
  • lunedì 03 marzo 2025
  • sabato 08 marzo 2025
  • domenica 09 marzo 2025
  • lunedì 10 marzo 2025
  • sabato 15 marzo 2025
  • domenica 16 marzo 2025
  • lunedì 17 marzo 2025
  • sabato 22 marzo 2025
  • domenica 23 marzo 2025
  • lunedì 24 marzo 2025

 

alle seguenti condizioni a tutela della salute e dell’ambiente:

- Le operazioni di accensione e spegnimento dei fuochi devono svolgersi in assenza di vento;

- Nel caso che in seguito all’accensione di fuochi, sopravvenga vento o altre condizioni di pericolosità per la propagazione delle fiamme, il fuoco dovrà essere immediatamente spento;

- Durante tutte le fasi dell’attività e fino all’avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza;

- La combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza è sempre vietata;

- La combustione è vietata, durante il periodo in cui sia dichiarato dalla Regione Piemonte lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;

- Il fuoco dovrà essere spento a seguito di ordine verbale impartito da Agenti od Ufficiali di Polizia Giudiziaria o dai Vigili del Fuoco.

 

La violazione delle disposizioni previste da ogni punto della presente ordinanza, fatte salve le responsabilità di ordine penale e civile derivanti dalle eventuali conseguenze causate dal mancato rispetto del presente atto, qualora non sanzionate dalla vigente normativa o da specifiche norme regolamentari, è punita con l’applicazione della sanzione da € 25,00 ad € 500,00, così come previsto dall’art. 7/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con applicazione della disciplina sanzionatoria di cui alla Legge 689/81.

 

Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della L. 241/90, si averte che, contro la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà presentare ricorso ai sensi della L. 1034/71 al TAR del Piemonte, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 199/71, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

 

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione sul sito informatico dell’Ente, ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009 (www.comune.cartignano.cn.it) e viene trasmessa alla Regione Carabinieri Forestale “Piemonte” – Gruppo di Dronero.


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Ultimo aggiornamento

12/02/2025 17:54




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