IL SINDACO
Premesso che si rende necessario eseguire i “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SCARPATE IN SINISTRA E DESTRA DEL MAIRA PROSPICIENTI LE AREE URBANIZZATE E RECUPERO EDIFICIO LESIONATO DI PROPRIETÀ COMUNALE - CUP B47H22000140001 - CIG B47F0C83DE”;
Considerato che per la realizzazione dei lavori si rende necessario vietare il parcheggio agli autoveicoli su tutta la Piazzetta XXX Luglio il giorno LUNEDì 10.03.2025 e nell’area delimitata a partire dal giorno MARTEDì 11.03.2025 e sino al termine dei lavori;
Ritenuto pertanto di dover assumere provvedimenti in merito, al fine di consentire lo svolgimento dei lavori in premessa;
VISTI gli art. 5,6 e 7 del Codice della Strada approvato con D.L. 30/4/1992 N 285;
O R D I N A
IL DIVIETO DI PARCHEGGIO DEGLI AUTOVEICOLI SU TUTTA LA PIAZZETTA XXX LUGLIO, IL GIORNO LUNEDì 10 MARZO 2025 E NELL’AREA DELIMITATA DAL GIORNO MARTEDì 11.03.2025 FINO AL TERMINE DEI LAVORI.
DISPONE
La presente ordinanza è resa pubblica mediante l’apposizione della prescritta segnaletica e la pubblicazione all’albo Pretorio del Comune di Cartignano;
D I S P O N E
CHE venga predisposta la segnaletica verticale e tutti i dispositivi di segnalamento previsti dal codice della strada e relativo regolamento;
Si avvisa, degli obblighi della presente ordinanza mediante apposizione di segnaletica verticale, da apporsi in loco a cura della società LA PASSATORE COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Passatore (CN), Strada Provinciale 187, P. IVA 00937390045;
AVVISA
Ai sensi dell’articolo 3, comma 4 della Legge 7/8/1990 n 241 concernente norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi che il provvedimento è impugnabile entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto, mediante ricorso al TAR, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge o alternativamente entro 120 giorni mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica